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DEDICHIAMO QUESTO SPAZIO ALLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI FISCALI E/O BUROCRATICHE, AL FINE DI AGEVOLARE I NOSTRI ADERENTI CIRCA GLI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI ED ALTRE VARIE, ONDE EVITARE IL PIU’ POSSIBILE CHE SI INCORRA IN SANZIONI.

 

07.03.2012

Riscossione e rateizzazione: da Equitalia al DL semplificazione

Novità sulla riscossione e rateizzazione dei debiti fiscali vengono da una direttiva di gruppo di Equitalia e dal recente decreto sulla semplificazione fiscale

Novità in tema di riscossione e soprattutto di rateazione dei debiti tributari in caso di  momentanea difficoltà economica dei contribuenti, giungono dalla direttiva di gruppo di Equitalia spa, la n. 7 del 1 marzo 2012, in cui la società di riscossione fornisce istruzioni alle società partecipate per agevolare quei contribuenti che vogliono rateizzare il loro debito nei confronti dell’Erario. Una direttiva che giunge proprio nel momento in cui il nuovo decreto sulla semplificazione fiscale, il decreto legge n. 16 del 2012, interviene anch’esso in tema di riscossione.

La direttiva di Equitalia

Partendo dal documento di Equitalia dello scorso 1 marzo,  vengono dettate nuove disposizioni in materia di rateazioni, innalzando la soglia di debito per ottenere la dilazione a semplice istanza motivata. Nella direttiva in questione, si ricorda come dall’entrata in vigore delle modifiche all’art. 19, del DPR n. 602 del 1973 e all’art. 26 del d.lgs. n. 46/1999 ad opera dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 36, del decreto legge n. 248/2007,  la materia della rateazione è stata oggetto di numerosi interventi sia di natura normativa che di carattere operativo interno. Lo strumento della rateazione ha permesso a milioni di contribuenti in difficoltà di regolarizzare la propria situazione debitoria.

 

Concessione rateazione: innalzata la soglia di debito

Al fine di  integrare i benefici che possono derivare da una maggiore semplificazione dell’istituto della rateazione, viene ravvisata l’opportunità di elevare da 5.000 a 20.000 euro la soglia di debito fino alla quale la rateazione potrà essere concessa a semplice istanza di parte. L’innalzamento di questa soglia contribuirà a determinare, secondo quanto scrive Equitalia,  uno snellimento burocratico per gli uffici delle società del Gruppo preposti alla trattazione delle istanze di rateazione ed una maggiore semplificazione degli adempimenti amministrativi – in termini di documentazione da produrre – a carico dei contribuenti ai fini dell’ottenimento della dilazione.

Sulla base di questo si precisa che  le istanze di rateazione per importi fino a 20.000 euro dovranno

essere accettate senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione che provi  la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.

 

Massimo 48  rate mensili

Alla luce di tale modifica, si stabilisce anche che per importi fino a 20.000 euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili. Rimane fermo che in ogni caso l’importo di ciascuna rata dovrà essere almeno pari a 100 euro, salvo quelle particolari situazioni di maggiori difficoltà.

 

Indice Alfa e Indice di liquidità

Le istanze di dilazione presentate dalle società e dalle altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, vengono esaminate valutando la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà, mediante l’applicazione dei parametri costituiti dall’Indice di Liquidità e dall’Indice Alfa.

Al momento, per accedere alla rateazione è necessario che l’Indice di Liquidità sia inferiore ad 1 e l’Indice Alfa sia superiore a 3. Tuttavia, nell’ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, si ritiene, nella direttiva di Equitalia, che l’indice Alfa non debba più essere considerato in termini di soglia di accesso, ma esclusivamente come parametro per determinare il numero massimo di rate concedibili secondo il prospetto indicato di seguito:

Indice Alfa            N° massimo di rate:

- da 0 a 2                     18

- da 2,1 a 4                  36

- da 4,1 a  6                 48

- da 6,1 a 8                 60

- da 8,1 a 7                   2

 

Rimangono, invece, invariate le modalità di calcolo dell’Indice di Liquidità e la sua valenza quale soglia di accesso all’istituto della dilazione laddove tale valore sia inferiore ad 1.

 

Il decreto semplificazione fiscale: altre novità

Ma le novità in tema di rateazione dei debiti non si arrestano qua. Oggi il decreto sulla semplificazione fiscale, pubblicato nella giornata di venerdì 2 marzo scorso sulla Gazzetta Ufficiale, giorno anche in cui è entrato in vigore, prevede anche la possibilità di un piano a importi crescenti sin dalla prima richiesta di dilazione, ed Equitalia avvisa il contribuente quando prende in carico una somma da recuperare. Così nel decreto in questione si prevede che il contribuente che decade dalla rateizzazione concessa per pagare somme dovute a seguito di comunicazione di irregolarità ha comunque facoltà di accedere, dopo aver ricevuto la cartella di pagamento degli importi iscritti a ruolo, alla dilazione per momentanea difficoltà economica.

Inoltre, tra le altre novità il decreto sulla semplificazione fiscale prevede:

 

a) la possibilità di richiedere piani di ammortamento a rata crescente sin dalla prima richiesta di dilazione (possibilità fino a oggi ammessa solo in caso di richiesta di proroga di una rateazione già concessa, perché la situazione di temporanea difficoltà economica sembra peggiorata),

b) la decadenza dal beneficio della rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive (fino a oggi si decadeva per mancato pagamento della prima rata o di due rate successive),

c) il blocco da parte dell’istanza di rateazione dell’iscrizione di ipoteca su beni immobili del debitore (l’ipoteca è iscrivibile solo se l’istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione),

d) non si considera più inadempiente il contribuente ammesso a un piano di rateazione e in regola con i pagamenti e come tale può essere ammesso alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

Pignoramento e ipoteca

Ma novità giungono dal decreto sulla semplificazione fiscale, anche in tema di pignoramento e ipoteca. Si fissa infatti a 20.000 euro il tetto  unico di credito al di sotto del quale l’agente della riscossione non può iscrivere garanzia ipotecaria, né può avviare la procedura di espropriazione immobiliare.  In caso di  pignoramento di stipendi, salari o altre indennità da parte dell’agente della riscossione, se fino ad oggi si parlava di un quinto, con il decreto sulla semplificazione fiscale, qualsiasi somma dovuta ora sarà pignorabile solo per debiti oltre 5mila euro, mentre per quelli compresi fra 2mila e 5mila euro, la quota diventa un settimo dello stipendio, fino ai debiti fino a 2mila euro, per cui è pignorabile soltanto un decimo.

 

Accertamenti esecutivi

Da ultimo si segnala come, in tema di accertamenti esecutivi, l’agente della riscossione incaricato, darà comunicazione della procedura al legittimo interessato, inviando una raccomandata semplice all’indirizzo in cui è stato notificato l’atto. Niente obbligo di informazione, quando l’agente ha un fondato timore per il buon esito della riscossione: si procede allora senza alcun onere di informativa.

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30.11.2011

la c.d. “Manovra di Ferragosto” (D.L. 138/2011, art.2 commi da 36-terdecies a 36- duodevicies) ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a contrastare l’intestazione fittizia di beni ad un’impresa, nel caso in cui i beni siano invece utilizzati da soci o da familiari dell’imprenditore.

In particolare, con decorrenza dal 2012, è stata introdotta una nuova disciplina che prevede da una parte la tassazione di una certo reddito figurativo in capo al socio o al familiare utilizzatore, e dall’altra l’indeducibilità dei relativi costi per l’impresa (società/ditta individuale).

In base alla suddetta disciplina, se una società/ditta individuale concede in godimento l’utilizzo di un bene d’impresa (mobile o immobile) ad un socio / familiare (a titolo personale), in capo:

-          all’utilizzatore persona fisica (socio o familiare), si configura un reddito diverso ai sensi della nuova lett. h-ter) del comma 1 dell’art. 67, TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene;

-          al concedente (società o ditta individuale), è prevista l’indeducibilità dei relativi costi  (se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni).

Al fine di consentire l’attività di controllo da parte dell’Ufficio, la stessa norma ha disposto che, per i beni in esame, il concedente  ovvero l’utilizzatore dovrà inviare – entro il 31 marzo 2012 – all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai beni concessi in godimento.

Vi suggeriamo pertanto di valutare con urgenza l’opportunità di estromettere entro il 31/12/2011 dalle società/imprese i beni concessi in uso a soci o familiari (autovetture, moto, immobili etc…) vendendoli a terzi o  agli utilizzatori stessi, ad un corrispettivo pari al valore dell’usato.

Si potrebbe ipotizzare di lasciare intestate alle società / imprese le sole autovetture in uso agli amministratori / titolari, per fini esclusivamente aziendali, e – in caso di utilizzo promiscuo – tassando il connesso fringe benefit in cedolino, ove possibile.

Diversamente, le società/ditte individuali saranno soggette annualmente all’apposita comunicazione dati sopra descritta, che esporrà l’impresa a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito alla corretta applicazione della tassazione anzidetta.

Le modalità ed i termini di presentazione della suddetta comunicazione sono stati recentemente individuati dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 16.11.2011.

Con tale Provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha inoltre esteso l’ambito applicativo della comunicazione anche ai finanziamenti / capitalizzazioni effettuati / ricevuti dai soci delle società concedenti.

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01.09.2011

FINANZIARIA 2011

01-09-2011_circolare_8-2011_DL 98 e circolare 41

OBBLIGO Di VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO_CORRELATO

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informativa MANCATO VERSAMENTO IVA e REATO PENALE

Gentilissimi Aderenti,

ci sembra doveroso e utile ricordare che chi non versa l’Iva dovuta in base alla dichiarazione dei redditi annuale per importi superiori a 50.000 euro commette un reato penale ai sensi dell’art. 10-ter del decreto 74/2000, introdotto dall’art. 35 D.L. 223/2006.

Il reato penale scatta solo per i mancati pagamenti superiori a 50.000 euro protratti oltre il termine per il pagamento dell’acconto relativo all’anno successivo (il 27 dicembre) ed è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Si precisa che, nonostante siano scaduti i termini per il ravvedimento operoso (di norma coincidenti con il 30 settembre), il contribuente può evitare la sanzione penale versando l’imposta dovuta entro il 27 dicembre.

Al contrario, se il versamento avverrà dopo tale data, in coincidenza per esempio dell’invio dell’avviso bonario da parte dell’Agenzia, il reato non verrà meno.

Qualora vi trovaste nel malaugurato caso di non aver versato iva relativa all’anno 2009 (esposta in dichiarazione UNICO 2010/redditi 2009) per importi superiori alla soglia di 50.000 euro, vi consigliamo di prendere contatti con il vostro commercialista.

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ACCONTO IMPOSTE 2010

Per quanto riguarda l’appuntamento del 30/11/10 per il saldo delle imposte Unico 2010 ed acconto 2011, troverete qui sotto le modalità di versamento.

Qualora non abbiate, come molti di noi, la disponibilità finanziaria entro tale scadenza, trovere le modalità per il ravvedimento operoso.

estratto articolo Fisco Oggi

art. 13 Dlgs 472-1997

pag. 191 istruzioni UNICO SC

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Lombardia

Fondo rotativo “SbloccaCrediti”

Le CCIAA della Regione Lombardia, tramite Uniocamere Lombardia, hanno dato il via all’iniziativa denominata “SbloccaCrediti” per aiutare le imprese la cui contabilità rischia di essere aggravata dal ritardo nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

Sono soggetti destinatari dell’intervento le micro, piccole e medie imprese che

- abbiano sede legale o operativa sul territorio della Regione Lombardia;

- siano regolarmente iscritte al Registro imprese preso la CCIAA di riferimento;

- siano in regola col pagamento del diritto camerale annuale;

- non siano soggette a procedure concorsuali;

- vantino crediti scaduti verso i Comuni lombardi.

Il Fondo rotativo ammonta a 10mln di euro.

Unicredit, acquisita la certificazione del credito da parte del Comune, versa l’importo dovuto all’azienda senza interessi né oneri per crediti che hanno un ammontare massimo di 15mila euro più Iva.

Le domande possono essere trasmesse fino al 31 dicembre 2012 presso i Centri Imprese e le Filiali di Unicredit in Lombardia.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito di Unioncamere Lombardia.

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Elenco «clienti e fornitori», invio al 31 ottobre 2011

E’ stato pubblicato il Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate,

che ha elevato – solo per il 2010 – la soglia da 3.000 a 25.000 euro.

È stato pubblicato ieri, 22 dicembre 2010, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

Entrate che dà attuazione alla disciplina introdotta dall’art. 21 del DL 78/2010, riguardante gli

obblighi di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo

non inferiore a 3.000 euro.

Lo stesso Provvedimento ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione telematica,

unica modalità prevista per adempiere all’obbligo di legge.

Il contenuto del Provvedimento conferma in linea di massima le anticipazioni degli

ultimi giorni, che davano conto di un approccio dell’Agenzia atto a favorire un’entrata

in vigore graduale dei nuovi obblighi.

Dopo avere esplicitato che sono tenuti a questi ultimi tutti i soggetti IVA che effettuano

operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, l’art. 2 pone una prima distinzione tra le

operazioni soggette a fatturazione, per le quali il limite si calcola al netto dell’IVA, e le

operazioni (beninteso, rilevanti ai fini IVA) per cui non è obbligatoria l’emissione della fattura,

per le quali il limite è stabilito in 3.600 euro al lordo dell’IVA effettivamente applicata.

Regole particolari valgono, poi, per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e,

più in generale, per i contratti dai quali derivano corrispettivi periodici, per i quali gli

obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate sussistono solo se il limite di 3.000 euro

viene superato con riferimento all’intero anno solare.

Vi sono, inoltre, quattro tipologie di operazioni espressamente escluse dagli obblighi di

comunicazione, a prescindere dall’importo:

- le importazioni;

- le esportazioni;

- le operazioni, attive e passive, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede,

residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata (chiaramente in funzione della necessità di

evitare duplicazioni di adempimenti rispetto alle comunicazioni previste dall’art. 1 del DL

40/2010);

- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all’Anagrafe tributaria (anche in questo

caso, come espressamente indicato dall’Agenzia, al fine di evitare di fornire dati già in

possesso dell’Amministrazione finanziaria).

Tre diversi regimi per un approccio graduale dei contribuenti

Il sopramenzionato “approccio graduale” dell’Agenzia si concretizza, di fatto, in un set di

adempimenti differente a seconda del periodo oggetto di osservazione.

Per il periodo d’imposta 2010, infatti, l’art. 2, comma 3, del Provvedimento prevede che il

limite di 3.000 euro sia elevato a 25.000 euro e che la comunicazione sia limitata alle

operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.

Diversi obblighi sono, invece, previsti per il periodo che va dal 1° gennaio 2011 al 30 aprile

2011; in questo lasso temporale entra in vigore la soglia dei 3.000 euro, prevista dal DL

78/2010, fermo però restando che continuano ad essere escluse dalla comunicazione le

operazioni per le quali l’emissione della fattura non sia obbligatoria.

Dal 1° maggio 2011 la norma entra, infine, a regime, con obblighi estesi alle operazioni a

fatturazione non obbligatoria, ferma naturalmente restando la soglia dei 3.000 euro (e, a

questo punto, dei 3.600 euro al lordo dell’IVA per queste ultime).

L’art. 3 del Provvedimento indica i dati obbligatori della comunicazione, prevedendo, ad

esempio, l’indicazione del codice fiscale della controparte, se priva di partita IVA,

ponendo l’obbligo di fornire questo dato a carico della controparte medesima.

Anche per quanto riguarda le scadenze, l’entrata in vigore della nuova normativa sarà

graduale.

Posto, infatti, un termine a regime fissato nel 30 aprile dell’anno successivo a quello di

riferimento, limitatamente al 2010 la scadenza viene fissata al 31 ottobre 2011.

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Guida al decreto 3 Novembre 2004 DEL Ministero dell’ Interno su:

Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio

Art.1 : Oggetto- Campo di applicazione

Il decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito  definiti “dispositivi” delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione.

I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125  o ad altre questi equivalenti, secondo quanto disposto nel successivo art.3.

Art.2: Definizioni

Al fine del presente decreto, si riportano le definizioni di cui ai riferimenti in premessa, come segue:

a)      via di emergenza ( o via di esodo, o di uscita, o di fuga), percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro

b)      uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro

c)      uscita di piano:uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio che può configurarsi come segue:

c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;

c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro;

c.3) uscita che immette su di una scala esterna

d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi  al sicuro dagli effetti di un incendio

e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna

Art.3: Criteri di installazione

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n . 246, i dispositivi di cui all’art.1 devono essere muniti di marcature CE.

In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi di cui all’art.1 è prevista nei seguenti casi:

a)      sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art.5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;

a.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all’art.5 devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

b.1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da + di 9 persone;

b.2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da + di 25 persone;

b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi di incendio con più di 5 lavoratori addetti.

Art.4: Commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi

La commercializzazione, l’installazione e la manuntezione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l’osservanza dei seguenti adempimenti:

a)      per il produttore

a.1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per l’installazione e la manutenzione;

b) per l’installatore;

b.1) eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;

b.2) redigere,sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1)

per il titolare dell’attività:

c1) conservare la dichiarazione di corretta installazione

c2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per

la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso

c3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registo di cui all’art.5 comma 2 del decreto del  Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n.37

Art.5: Termini attuativi e disposizioni transitorie

I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all’art.3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivi o sostituzione della porta o modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto c.3 dell’art.4.

Come leggere i dati stampati sul maniglione

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COMPENSAZIONI IN F24 IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI – IMPORTANTE NOVITA’ DAL 2011 CON RISCHIO DI SANZIONI

Viste le continue modifiche in tema di compensazione e riscossione, ritengo importante segnalare che è operativo, dal 1° gennaio 2011, il divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali per i contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a 1.500 euro. Il divieto di compensazione riguarda i modelli F24 presentati a partire dalla suddetta data e, in particolare, i pagamenti in scadenza il 17 gennaio 2011 (essendo il 16 giorno festivo). La previgente normativa ex DLgs. 9 luglio 1997 n. 241 consentiva al contribuente di compensare con crediti disponibili gli importi da versare con il modello F24, anche se il contribuente aveva, oltre ai debiti compensabili, altri debiti per imposte iscritti a ruolo. A norma dell’art. 31 del DL 78/2010 è invece vietata la compensazione nel modello F24 di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate. La disciplina in esame si applica ai crediti e ai debiti relativi alle sole “imposte erariali” (ad esempio IRPEF, IRES, IVA, ecc.), mentre ne sono escluse tutte le altre entrate che non hanno natura di imposte erariali, quali ad esempio i tributi locali (es. ICI), i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95), i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada). Il citato divieto di compensazione scatta soltanto a condizione che l’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (interessi e sanzioni) sia di ammontare superiore a 1.500 euro e che sia scaduto il termine di pagamento; di conseguenza, il divieto non opera qualora gli importi iscritti a ruolo e non pagati siano pari o inferiori a 1.500 euro. Ai fini del calcolo del suddetto limite, occorre considerare l’ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, anche se i debiti derivanti dalle singole cartelle di pagamento non superano tale soglia. Peraltro, come sopra accennato, ai fini dell’applicazione del divieto in esame, deve essere scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali. In altri termini, dovrebbe essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 comma 2 del DPR 29 settembre 73 n. 602. L’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è comunque vietato solo fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro di cui è scaduto il pagamento. Pertanto, qualora i crediti disponibili siano superiori all’ammontare degli importi iscritti a ruolo e non pagati, la compensazione deve ritenersi ammessa per gli importi eccedenti. In caso di inosservanza del divieto di compensazione disciplinato dall’art. 31 comma 1 del DL 78/2010, si applica la sanzione amministrativa del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione in esame non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato. QUANTO SOPRA CONSIDERATO, SI RITIENE NECESSARIO CHE IL CONTRIBUENTE COMUNICHI TEMPESTIVAMENTE E DETTAGLIATAMENTE A CHI PREDISPONE I MODELLI F24 L’ESISTENZA DI EVENTUALI DEBITI ISCRITTI A RUOLO IN MODO DA EVITARE IL RISCHIO DI COMPENSAZIONI IRREGOLARI E LE CONSEGUENTI SANZIONI.

NUOVE REGOLE PER CHI LAVORA, ANCHE INDIRETTAMENTE, PER ENTI PUBBLICI
La Legge 136/2010 (Legge antimafia) ha introdotto nuove disposizioni in materia di
tracciabilità dei movimenti finanziari per le imprese che operano in appalto e subappalto,
fornitura e subfornitura con il settore pubblico.
A chi si rivolge la novità?
Vi rientrano non solo coloro che fatturano direttamente ad un ente pubblico, ma anche le
imprese che fatturano ad un’altra impresa in forza di subappalto o subfornitura.
Cosa bisogna fare?
Le imprese, anche in subappalto, dovranno:
 comunicare il proprio codice IBAN (all’ente pubblico appaltante o impresa
subappaltante) ed incassare le relative fatture solo tramite bonifico bancario o
RI.BA (è, pertanto, escluso il contante); l’omessa o incompleta comunicazione delle
proprie coordinate comporta una sanzione da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro;
 gli specifici acquisti che l’impresa deve sostenere per svolgere l’incarico affidato
devono essere pagati sostanzialmente tramite bonifico bancario o RI.BA (è,
pertanto, escluso il contante). Prima di effettuare il pagamento sarà necessario
chiedere al committente un apposito codice detto “CIG” (che viene fornito dall’ente
pubblico), poiché esso dovrà essere indicato per i relativi pagamenti;
 gli incassi e i pagamenti relativi all’ente pubblico devono transitare su di un unico
conto corrente (dedicato) (la violazione è punita con una sanzione dal 2% al 10%
della transazione); su tale conto possono transitare anche operazioni relative alle
aziende;
 nei contratti di appalto e subappalto occorre inserire specifiche clausole, a pena di
nullità del contratto (l’ente pubblico potrebbe non pagare il servizio o la fornitura
resa).
APPALTI E SUBAPPALTI Pagina 2 di 2
CLAUSOLA DA INSERIRE NEL CONTRATTO TRA STAZIONE APPALTANTE ED
APPALTATORE AI SENSI DELLA LEGGE N. 136/2010
Art. … (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. L’appaltatore ……………… assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla prefettura / ufficio territoriale del Governo della provincia di … della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi
di tracciabilità finanziaria.
CLAUSOLA DA INSERIRE NEL CONTRATTO TRA APPALTATORE E
SUBAPPALTATORE /SUBCONTRAENTE AI SENSI DELLA LEGGE N. 136/2010
Art. … (Obblighi del subappaltatore / subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi
finanziari)
1. L’impresa ………………, in qualità di subappaltatore / subcontraente dell’impresa
……………… nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente ………………………………,
identificato con il CIG n. … / CUP n. …, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’impresa …..……, in qualità di subappaltatore / subcontraente dell’impresa
.….…………,si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente …………… della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L’impresa …………, in qualità di subappaltatore / subcontraente dell’impresa…………,
si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente ..….
ESEMPIO
L’impresa Rossi ottiene l’incarico dal comune di Torino per la ristrutturazione di un edificio.
a) Il Comune deve comunicare il codice CIG dell’appalto all’impresa Rossi.
b) L’impresa Rossi deve comunicare (dedicare) le proprie coordinate bancarie (codice
IBAN) al Comune. Questo sarà il conto sul quale incasserà e pagherà tutte le fatture
relative all’appalto pubblico in questione.
c) L’impresa Rossi effettua acquisti di materiale da Bianchi Srl e dovrà pagare solamente
più tramite bonifico o RIBA, dando a Bianchi Srl le coordinate bancarie del conto
“dedicato”, mentre Bianchi Srl dovrà indicare il codice CIG nella RI.BA.

AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE INTRACOMUNITARIE

Con provvedimento del 29 dicembre 2010 l’Agenzie delle Entrate ha reso note le modalità operative per adempiere al nuovo regolamento UE 904/2010, che introduce l’obbligo per i titolari di partita IVA (IMPRESE e PROFESSIONISTI) che effettuano operazioni intracomunitarie (acquisti di beni o di servizi da soggetti comunitari  oppure  vendite di beni o di servizi a soggetti comunitari) di ottenere l’autorizzazione preventiva all’effettuazione delle medesime.

L’autorizzazione si ottiene mediante presentazione o invio (raccomandata su foglio in carta semplice con allegata fotocopia dalla carta d’identità del titolare della partita IVA o del legale rappresentante della società) di apposita istanza presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

È previsto l’istituto del silenzio/assenso per cui, se entro trenta giorni dall’invio dell’istanza non viene formulato un provvedimento di diniego, il contribuente viene automaticamente inserito nell’archivio dei soggetti legittimati a effettuare operazioni con altri Paesi comunitari (VIES).

In assenza della suddetta autorizzazione l’operazione sarà soggetta sia all’IVA del paese di provenienza/destinazione sia all’IVA italiana.

Nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell’archivio informatico (VIES) sono effettuati controlli approfonditi entro sei mesi dalla ricezione della suddetta istanza.

I soggetti già titolari di partita IVA sono chiamati ad adempimenti diversi a seconda se hanno iniziato l’attività prima o dopo il 31 maggio 2010.

Chi ha aperto la partita IVA dopo il 31 maggio 2010 può presentare/inviare l’istanza entro il 28 febbraio 2011, pena l’esclusione dall’archivio, a meno che non abbia posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie e adempiuto all’obbligo di presentazione dei relativi modelli INTRASTAT.

Invece, gli operatori che hanno aperto la partita IVA prima del 31 maggio 2010, in mancanza dell’istanza, saranno esclusi dall’elenco se negli anni 2009 e 2010 non hanno presentato modelli INTRASTAT oppure non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al 2009.

Coloro che non sono iscritti nell’elenco, per poter operare con altri Paesi comunitari, devono presentare (o ripresentare) la dichiarazione di volontà a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia e attendere il mancato diniego dell’Amministrazione entro i TRENTA giorni successivi.

Si suggerisce di richiedere la suddetta autorizzazione solo nei casi di effettiva necessità.

WARNING: attenzione ai piccoli acquisti internet da operatore estero di beni o servizi di minimo valore (es. software antivirus da pochi euro) che fanno scattare la necessità di laboriosi adempimenti fiscali.

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE – parte 2^

Facendo seguito alla circolare informativa ad oggetto “AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE INTRACOMUNITARIE” si informa che da ieri, 1° febbraio 2011, sul sito dell’Agenzia delle entrate è consultabile l’elenco delle partite IVA dei contribuenti già inclusi nell’archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (c.d. VIES).

Nonostante il provvedimento faccia riferimento alla necessità dell’autorizzazione soltanto per le operazioni di cui al Dl 331/1993, che dal 2010 disciplina le sole operazioni di acquisto e cessione intracomunitaria di beni, l’Agenzia, interpretando in modo estensivo le disposizioni, ha indicato come l’autorizzazione sia necessaria anche per rendere e ricevere servizi con controparti comunitarie.

Pertanto è richiesta agli operatori una “manifestazione di volontà” (ISTANZA) affinchè la loro partita IVA permanga, o venga inserita, nell’elenco VIES, mediante il quale un soggetto comunitario può riscontrare l’abilitazione dell’operatore residente all’effettuazione di operazioni attive e passive in ambito UE.

Con comunicato stampa del 28 gennaio u.s. l’Agenzia ha reso noto che l’istanza, redatta in carta semplice, contenente la domanda di inserimento nell’elenco VIES, può essere presentata a qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate, sia a mano sia tramite raccomandata.

Il compimento di operazioni intracomunitarie, prima del decorso del termine di 30 giorni dalla trasmissione della domanda ed in assenza di un provvedimento di diniego dell’Agenzia delle Entrate, non ne determina la decadenza, ma costituisce presupposto per l’applicazione di una sanzione amministrativa, da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro (art. 11 del DLgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Fac simile modello di richiesta autorizzazione

CARTA INTESTATA SOCIETA’

……………………….

……………………………..

C.F. e P.IVA ……………………..

Spett.le Agenzia delle Entrate
………………….

Ufficio Controlli

Via  ………………..

…………………………..

Il sottoscritto ………………….,  nato a ……………., il …………….., residente in ………………………, Via…………….., n. …., C.F. ………………………, legale rappresentante della società …………………………………., con sede in ……………….., Via …………………. n. …, C.F. e n. di iscrizione al Registro Imprese di Milano …………………., P. IVA ………………,

DICHIARA

di voler presumibilmente porre in essere operazioni intracomunitarie di cui al titolo II capo II del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, per i seguenti presunti importi:

  • € …………………. (acquisto di beni)
  • € …………………. (cessione di beni)

La presente manifestazione di volontà è effettuata sulla base degli obblighi previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 2010/188376 del 29 dicembre 2010.

A tal fine si segnala che la dichiarazione di inizio attività è stata presentata posteriormente / anteriormente alla data del 31 maggio 2010.

Luogo e data

Firma

________________________

VERSAMENTO TASSA ANNUALE 2011 LIBRI SOCIALI

Entro il 16.03.2011 le società di capitali devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfettaria,

utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

SCHEMA DI SINTESI

SOGGETTI INTERESSATI

Società di capitali:

S.r.l.

S.p.a.

S.a.p.a.

Altri soggetti obbligati:

Società di capitali in liquidazione ordinaria

Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l’obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite):

concordato preventivo;

liquidazione coatta amministrativa;

amministrazione straordinaria.

Società consortili

Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti

Soggetti esonerati:

Società cooperative

Società di mutua assicurazione

Consorzi che non hanno la forma di società consortile

Società di capitali dichiarate fallite

IMPORTO: Misura forfettaria Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l’anno, commisurata al Capitale sociale/Fondo di dotazione

Capitale sociale/Fondo di dotazione al 01.01.2011:

Fino a € 516.456,90 si versano € 309,87

Oltre € 516.456,90 si versano € 516,46

VERSAMENTO: Modello F24 telematico

Sezione erario

Codice tributo 7085

Periodo di riferimento 2011

Entro il 16.03.2011

Compensazione : L’importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili ed utilizzabili.

In ogni caso deve essere presentato il modello F24, anche se a zero.

Società costituite dopo il 01.01.2011

• Versamento della Tassa annuale con bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all’ufficio Registro di Roma – Tasse concessioni governative.

• L’attestazione deve essere esibita all’Agenzia delle Entrate al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Trasferimento della sede sociale: se la società, dopo aver provveduto al versamento, trasferisce la sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell’Agenzia delle

Entrate, non è tenuta ad effettuare un ulteriore versamento.

LETTERE D’INTENTO

Sono obbligati alla Comunicazione all’Agenzia delle Entrate tutti i soggetti titolari di partita IVA che ricevono dai propri clienti, che si qualificano “esportatori abituali”,  le c.d. lettere d’intento con le quali l’esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l’applicazione dell’IVA.

Termine: i fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento.

Pertanto, coloro che avessero già ricevuto da propri clienti le suddette lettere d’intento, sono pregati di darne immediatamente notizia allo Studio ed inviarne altrettanto tempestivamente copia, dopo averla progressivamente protocollata sull’apposito registro.
Coloro invece che a tutt’oggi non hanno ricevuto alcuna lettera d’intento ma che in corso d’anno dovessero riceverne, sono pregati di seguire la medesima indicazione sopra esposta.

52 Risposte to “ICR INFORMA”

  1. alessia detto

    Ottimo strumento ICR informa. In particolar modo è utilissimo l’articolo sulla Lombardia per il fondo Sblocca Crediti. Sarà uno strumento molto buono per le imprese che lavorano con la P.A e che se aspettano i tempi di pagamento delle istituzioni…. campa cavallo!!!

  2. alessia detto

    Per le cartelle che derivano dal controllo automatizzato della agenzia delle entrate , provate a contattare il numero verde ripartito: 848-800444: a me hanno personalmente sgravato direttamente per fax ben 2 cartelle!
    Orari: da luned’ al venerdì dalle 9-17
    sabato: 9-13

  3. alessia detto

    Ho appena ricevuto la circolare informativa per il Vies dal commercialista, a chi devo inviarLa per inserirla su ICR INFORMA?

  4. luca peotta detto

    invia a Massimo Mazzucchelli …. massimo@fmpack.com.

  5. alessia detto

    e poi-…… ci dicono che stanno sburocratizzando il rapporto imprese-cittadino!
    Mi vien da dire alla totò “…. ma mi facci il piacere!!!”
    Sto tribolando come una dannata da 3 giorni con il VIES: è UNA COSA DEMENZIALE!!!
    La parte 2 che leggerete fa parte di un comunicato stampa di ieri: le sanzioni!
    Incasinano le cose, però l’importante è sempre quello FARE CASSA !!!

  6. alessia detto

    Buongiorno a tutti,
    Ho bisogno di una informazione: qualcuno è al corrente che dal 2 maggio 2011 chi opera con i paesi in black list ( tipo Lussemburgo per ebay) deve fare una comunicazione trimestrale?
    Se sì mi potete far sapere come? Perchè questa mattina la commercialista si “sveglia” a dirmi che il termine era al 2 maggio e che devo pagare il ravvedimento operoso.
    Ringrazio tutti coloro che mi daranno informazioni. Il mio indirizzo mail è info@ferramentagalanti.it. Grazie

  7. PAT detto

    Buongiorno a tutti,

    mi permetto usare questo canale per chiedere un’informazione a chi ha conoscenze in merito.
    Ho una piccola falegnameria e mio figlio dopo aver finito le scuole superiori ( indirizzo meccanico ) non trovando lavoro ed avendo io, in questo momento, la possibilità, di offrirglielo
    volevo assumerlo come apprendista. Il mio commercialista mi dice che l’ Inps non mi accetterà l’assunzione come apprendista perchè è mio figlio (quindi, tanto per metterla sul ridere, si
    presume che nel mio DNA io gli abbia dato tutte le conoscenze in merito al mio lavoro) e l’assunzione dovrà essere fatta come operaio oppure come collaboratore famigliare.
    Qualcuno di Voi può darmi indicazioni in merito ? Tutto questo mi sembra assurdo, non voglio fare altre considerazioni. Spero di avere da Voi un aiuto e Vi ringrazio di cuore per tutto quello che
    fate. Grazie

    • alessia detto

      Buongiorno Pat,
      Secondo me è un’affermazione un po’azzardata quella del tuo commercialista.
      Posso permettermi di consigliarti di andare all’ INPS di tua appartenenza e spiegare la situazione.
      Guarda che chi trovi allo sportello è molto cortese e disponibile ed anche preparato ( ti posso dire che per esperienza rispetto a 4 /5 anni c’è stato un notevole miglioramento) Oppure vai sul portale http://www.inps.it dove trovi ulteriori informazioni. Oppure contatta il call center al numero 803164.
      Spero di esserti stata utile.
      Alessia

    • elisa77 detto

      mi sa che il suo commercialista sia un commercialista da cambiare! mio fratello l’avevamo assunto come apprendista!

  8. Davide detto

    Salve Pat,
    le assunzioni per gli apprendisti necessitano di molte più scartoffie e i benefici, in termini di sgravi fiscali sono pressoché uguali alle assunzioni
    per i contratti metalmeccanici di un primo livello.
    Oppure come coadiuvante, ma se non ricordo male questo è il più svantaggioso,
    e comunque è bene che l’assunzione passi attraverso l’ufficio di collocamento
    e liste di mobilità.

    Ciao a tutti.

  9. nessun dorma detto

    Sono appena incappato nel vies. Ho cercato su internet un fornitore europeo , spesa preventivata 100euro, ma non essendo io iscritto nel vies non ho potuto fare l’acquisto. Stesso tipo di servizio da ditte italiane spesa oltre 300 euro. Inoltre le ditte italiane in moltissimi casi hanno siti web in cui non è possibile fare preventivi veloci online e quindi per non perdere tempo le escludo a priori.

    Praticamente il mercato europeo è stato cancellato dalla mattina alla sera da norme geniali, immagino esclusivamente partorite dalla burocrazia italiana.

    Spero che tutto finisca al più presto e la gramigna che infesta le istituzioni venga estirpata lasciando campo libero al buon senso.

  10. alessia detto

    LEGGETE CON ATTENZIONE, ENTRO IL 29.11.2011 bisogna comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo pec pena multe salatissime!!!
    Oggetto: INDIRIZZO P.E.C. delle società il 29/11/2011 scade il termine per
    comunicare l’indirizzo al Reg. Imprese
    Il D.l. 29 novembre 2008 n. 185 dispone che le società devono comunicare al Registro
    Imprese il
    loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata. Il mancato adempimento comporta una sanzione
    da
    206 a 2065 euro a carico degli Amministratori di società o di consorzi che omettano di
    eseguire, nei
    termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese.
    La comunicazione dell’indirizzo PEC deve essere effettuata presentando una pratica di
    “Comunicazione Unica” al Registro Imprese. Detta comunicazione e le sue successive
    eventuali
    variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria normalmente applicati dalla
    Camera di Commercio.
    È opportuno infine ricordare che il decreto limita l’obbligo d’iscrizione e di conseguenza anche
    l’esenzione da diritti di segreteria e imposta di bollo alle sole imprese costituite in forma
    societaria;
    pertanto non è conveniente per le imprese individuali e le altre imprese non costituite in
    forma
    societaria richiedere l’iscrizione del proprio indirizzo PEC al Registro Imprese perché
    sconterebbero, inutilmente, sia i diritti di segreteria, sia l’imposta di bollo.
    L’indirizzo Pec degli imprenditori individuali e delle altre imprese non costituite in forma
    societaria
    potrà invece (facoltà, non un obbligo) essere iscritto gratuitamente se verrà aggiunto ad una
    delle
    prossime pratiche di variazione che l’impresa dovesse avere la necessità di presentare al registro delle imprese

  11. luca peotta detto

    Il D. L. 138/11 ha ridotto da 5.000 € a 2.500 € il limite relativo all’utilizzo di denaro contante, all’emissione di assegni “trasferibili” e al saldo dei libretti di deposito al portatore.
    OPERAZIONI SANZIONABILI: ESEMPI

     un’azienda paga in contanti una fattura di 3.000 € in un’unica soluzione;
     socio di società versa in cassa 3.000 € in contanti a titolo di finanziamento;
     socio di società preleva dalla cassa 3.000 € in contanti a titolo di prelievo utile.

  12. alessia detto

    Credo sia importante sottolineare che in prossimità del 29/11/2011, con la scadenza della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese del proprio indirizzo pec, si stia “scatenando” una vera e propria “corsa allo spennare il contribuente”. Arrivano mail da chiunque dove dicono di essere abilitati a fare questo adempimento.
    Mi sono stati richiesti 150 Euro per fare tale comunicazione, navigando sul sito del Registro delle Imprese ho trovato attraverso un link un po’nascosto che la CCIAA a costo ZERO rilasciava la firma digitale, mettendo in condizione di effettuare tale comunicazione senza alcun tipo di onere. Tralascio il fatto che trovare il lettore di smart card ( la tessera con la firma digitale) sta diventando difficile e a costi assurdi ( per un pezzo di plastica con un cavo chiedono anche 40 euro).
    Morale: 2 ore di lavoro per scaricare programmi vari e manuali, configurazione lettore e un po’ di tranquillità: comunicazione fatta a costo ZERO!!!
    Sono in attesa di ricevere la ricevuta dalla CCIAA che arriverà nei prossimi giorni.
    FATE ATTENZIONE!!!!!!!

  13. alessia detto

    ACCONTO DA VERSARE IL 30/11/2011
    è stato firmato un DPCM, in corso di pubblicazione, che prevede il differimento del versamento di 17 punti percentuale dell’acconto IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2011.L’acconto IRPEF dovuto entro mercoledì 30 novembre ammonterà, pertanto, all’82% anzichè al 99%.

  14. alessia detto

    Buongiorno a tutti, ho bisogno dell’aiuto Vostro: qualcuno che è più pratico di me, sa come è la procedura per fare la fattura intracomunitaria?

    La mia commercialista è assente e non lè reperibile. Le informazioni che sono riuscita a recuperare sono state solo attraverso internet.

    1.Oltre ai dati consueti della fattura ( ragione sociale, indirizzo) devo avere il CODICE COMUNITARIO ( composto da codice ISO che identifica il paese+ il numero di part.iva )
    2. Poi al posto dell’iva, il cliente che è una catena alberghiera Francese mi dovrà fornire il codice esenzione, ( esente art…..). E poi va aggiunto “cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art.41 del DL 331/93…. è CORRETTO?
    3. Io sono iscritta al VIES, dovrò poi verificare con l’archivio se la partita iva fornitami dal cliente è abilitata o no
    4. Poi effettuare la dichiarazione intrastat.

    Ringrazio tutti coloro che mi potranno dare informazioni, ma è la prima volta che mi fanno questa richiesta e non sò da che parte iniziare.
    La mia mail è la seguente ferramentagalanti@gmail.com .

  15. alessia detto

    Ringrazio il sig Michele che mi ha contattato fornendomi le informazioni necessarie.

  16. luca peotta detto

    Rimborso IVA su TARSU una buona notizia x tutti.
    La Cassazione ha
    finalmente stabilito che la tassa sui rifiuti solidi urbani è di
    fatto una tassa e non una tariffa; di conseguenza hanno applicato
    l’IVA su un importo dove non doveva essere applicata in quanto
    appunto “tassa”.
    Pertanto tutti gli utenti hanno
    diritto al rimborso del 10% dei 10 anni retroattivi; inoltre
    controllando sul sito “Federconsumatori”
    si evince che chi richiede il rimborso (che come al solito arriverà,
    lentamente ma arriverà)
    bloccherà di fatto l’iva sulle prossime fatture.Chi
    non lo fa si troverà a continuare a pagare tutto come prima perché,
    come
    capita solo in Italia,
    gente come anziani o fasce inferiori che non conoscono i loro diritti
    non ne usufruiscono “in automatico”, ma solo se se ne
    accorgono e fanno richiesta.
    Pertanto
    vi allego il modulo che contiene le spiegazioni per la compilazione,
    anche in formato word.
    Fate girare comunque tale comunicazione perché, come spesso avviene, i
    mezzi di comunicazione non ne parlano sufficientemente.

    non riesco ad incollare l’allegato…lo faccio fare da qualcuno!!!

    • alessia detto

      Luca, se vuoi mandamelo pure che provo a inserirlo!
      Il mio numero ce l’hai e anche la mail.
      Sono a disposizione. Alessia

  17. luca peotta detto

    fatto!!!

  18. alessia detto

    Spett.le
    ……………
    Via …………., ..
    …………………. (…)
    Raccomandata A/R
    Oggetto: richiesta di rimborso dell’IVA relativa al pagamento della Tassa di Smaltimento dei Rifiuti
    Solidi Urbani.
    Il/la sottoscritto/a ………………………………………, nato/a a ………………………………………….. il ../../…., C.F.:
    ……………………………………….. e residente in ……………………………., Via ……………………… numero … CAP
    ………, in qualità di : proprietario/ dell’immobile sito in ………………, Via …………….. n. …, iscritto al Catasto
    del Comune di …………………….., Sezione …., Foglio …., Pratica ………………;
    PREMESSO CHE
    ha regolarmente corrisposto per i/il suddetti/o immobili/e la TARSU comprensiva di Iva al 10%, come da
    fatture allegate alla presente.
    Con la Sentenza numero 238/2009 la Corte Costituzionale nel rilevare la natura tributaria di TARSU e TIA,
    in particolare: “7.2.3.6. – […] Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad
    IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti […]. Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi
    sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel
    novero di quei «diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1,
    primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla
    sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale
    dall’assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in
    quanto pubbliche autorità» ha di fatto inequivocabilmente escluso l’imponibilità ai fini IVA di codesta Tassa
    o Tariffa.
    Ne consegue che l’Iva addebitata al sottoscritto e documentata dalle fatture in allegato risulta indebitamente
    corrisposta quindi
    CHIEDE
    1. Il rimborso di quanto versato e non dovuto come da tabella riepilogativa allegata, con riferimento
    agli ultimi dieci anni, oltre agli interessi legali decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti;
    2. l’immediata cancellazione dalle future fatture e dai ruoli della suddetta voce nonché la
    comunicazione alla società di riscossione ai fini dell’eventuale sgravio.
    Si rimane in attesa di un Vostro riscontro, entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della
    presente, con l’avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il sottoscritto si vedrà costretto ad adire la
    competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
    La presente vale ad ogni effetto di legge quale formale diffida e messa in mora, anche ai fini interruttivi della
    prescrizione.
    In fede,
    Riepilogo Fatture:
    Anno Fattura n. Importo totale fattura IVA versata
    Totale IVA versata
    Allegati:
    - copia fattura n. del ../../……..;
    - copia fattura n. del ../../……..;
    - copia fattura n. del ../../……..;
    - copia fattura n. del ../../……..;
    - copia fattura n. del ../../……..;
    - copia fattura n. del ../../……..;
    - copia fattura n. del ../../……..;
    - copia fattura n. del ../../……..;
    - copia fattura n. del ../../……..;
    - copia fattura n. del ../../………

  19. luca peotta detto

    ottimo!

  20. ho controllato .. io l’iva sulla tarsu non la pago -.- fortuna? :P

  21. patrizia detto

    ciao a tutti
    comunico che il 16/12 alle ore 10,30 su LA7 esce una intervista che mi hanno fatto sul problema della giustizia civile, che come tutti sapete, mi tocca da vicino per il recupero dei pagamenti in tempi biblici (solo in Italia) con tutti gli annessi e connessi
    viste le entità degli importi, che grazie alle lungaggini dei tribunali sono parzialmente diventate fallimenti, vi lascio immaginare come riesco a mandare avanti l’attività,
    le banche non mi danno affidamenti, ho Equitalia alla porta, dovrei licenziare gli ultimi dipendenti ma non ne ho il coraggio, anche perchè i Clienti mi chiamano per darmi lavoro che però non so più come sostenerlo
    e mi chiedo, a 50 anni e con l’attuale situazione, come farò a fare sopravvivere la mia famiglia?
    un abbraccio

  22. alessia detto

    SPESOMETRO 2010 rinviato al 31 gennaio 2012

    L’Agenzia ha disposto la proroga del termine del 31 dicembre per comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate e ricevute nel 2010

    Ieri, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2011/186218 è stata posticipata al 31 gennaio 2012 la data entro cui effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, per l’anno 2010, soggette all’obbligo di fatturazione e perfezionate, per un importo non inferiore a 25.000 euro.

  23. mariapina detto

    MI E’ ARRIVATA UNA LETTERA DALLA RAI ABBONAMENTO SPECIALE CON TANTO DI BOLLETTINO POSTALE DI EURO 200,91 CHE IMPONE L’OBBLIGO DEL PAGAMENTO DI QUESTA ULTERIORE TASSA A COLORO CHE DETENGONO UN COMPUTER COLLEGATO IN RETE IN AZIENDA PERCHE’ PUO’ VEDERE FILM DVD E FILMATI DI AGGIORNAMENTO. NE SAPETE NIENTE? MA POI LE AZIENDE NON PAGANO GIA’ I CANONI PER LE LINEE
    ADSL O WI FI O GPRS O QUANT’ALTRO NELLA BOLLETTA STESSA DEL TELEFONO? LA PRIVATIZZAZIONE CENTRA QUALCOSA? NON CI CAPISCO PIU’ NIENTE
    GRAZIE
    MARIAPINA

    • alessia detto

      Mariapina, effettivamente qualcosa c’è: ci sono stati degli spot sul “canone speciale raI” PERCHè DA QUEST’ANNO ce lo infilano nell’Unico.
      Mi riservo di approfondire meglio:a me questa lettera non è ancora arrivata, appena ci capisco qualche cosa in più scrivo sul blog.

    • Ho dato una sbirciatina, è proprio vero le aziende stanno ricevendo la richiesta del pagamento del canone rai, solo perchè utilizzatori di computer collegati in rete, cioè tutte, si sta preparando una rivolta, raccolta firme ecc. Ci organizziamo anche noi?

      • alessia detto

        Gentili Mariapina e Sandra,
        Sono andata a farmi un giretto per vari siti, perchè se si stanno preparando al canone speciale RAI x le aziende, gli autobloccanti da M24 li incomincio a Lucidare!
        Al di là di questa considerazione, Vi allego articolo di ieri di repubblica.it Parma ( il link è questo:http://parma.repubblica.it/cronaca/2012/02/15/news/canone_speciale_rai_ecco_chi_deve_pagarlo-29957127/)

        Canone speciale Rai
        ecco chi deve pagarlo
        Il Movimento Nuovi consumatori spiega ai parmigiani in cosa consiste il pagamento chiesto dall’azienda radiotelevisiva a chi possiede apparecchi in studio, ufficio o negozio

        “La Rai – scrive Filippo Greci, presidente nazionale del Movimento Nuovi Consumatori – sta inviando una serie di avvisi a diversi operatori economici, commercianti e professionisti tramite i quali ipotizza l’esistenza di un televisore nei locali dello studio, ufficio o negozio. Di conseguenza richiede il pagamento del cosiddetto “canone speciale”, previsto per gli apparecchi televisivi disponibili in pubblici esercizi ma anche in qualsiasi altro ambito “non familiare”, per un importo pari ad € 200,00.

        L’obbligo è stato istituito di fatto con l’articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, con la seguente disposizione: “Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radiotelegrafici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radio-ricevente”; il canone “speciale” di abbonamento alle radiodiffusioni è stato di fatto introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, sostituendo il secondo comma dell’articolo 10 del regio decreto legge 23 ottobre 1925, n. 1917 con questa disposizione: “Qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell’ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l’utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la società concessionaria”. Tale norma introduce in modo più chiaro ed esteso il criterio di distinzione per l’applicazione del canone speciale e del canone ordinario.

        Corrisponde al vero che esiste l’obbligo di pagamento se si detiene in ufficio, studio o negozio un apparecchio televisivo (adatto alla ricezione delle trasmissioni). Tuttavia è importante evidenziare che il tutto non si applica nel caso di monitor non dotati di sintetizzatore di frequenza. Anche se in apparenza le pagine della Rai paiono dare la sensazione che si tratti di una disposizione riferita solo agli alberghi, bar, ed esercizi simili sottolineamo che l’obbligo c’è ANCHE PER UFFICI, NEGOZI, STUDI, indipendentemente dall’uso che ne viene fatto. Bisogna evidenziare che l’obbligo vale esclusivamente nel caso si tratti di un televisore dotato di sintonizzatore (o con un videoregistratore dotato di sintetizzatore), perché si tratta di apparecchi atti alla ricezione.

        Non esiste obbligo per i monitor “puri” che non sono in grado di decodificare il segnale trasmesso via etere, e per i lettori di cassette o CD (non videoregistratori) che si limitano a leggere il segnale del nastro. Del pari è giusto sottolineare il fatto che se non c’è apparecchio televisivo (ricordiamo che la RAI semplicemente “ci prova”), ovviamente non si deve pagare, e non si può essere obbligati a compiere alcuna azione in merito. Vale a dire non opererebbe il principio della presuntività; tuttavia potrebbe esserci una verifica di ispettori della Rai, che comunque per legge non possono procedere ad ispezioni personali, né reali né sulle persone ne sui luoghi di lavoro in quanto la legge non prevede in capo ai medesimi un siffatto potere di agire che andrebbe, se posto in essere, denunciato immediatamente all’autorità giudiziaria perché integranti fattispecie di reati ben precisi”.
        (15 febbraio 2012)

        MESSE COSI’ LE COSE sembra che la RAI “ipotizzi” che ognuno di noi in negozio o in azienda abbia un televisore quindi debba pagare.

      • mariapina detto

        mi sembra il minimo che si possa fare e’ una tassa assolutamente fuori legge non paghiamo gia’ il canone adsl o quant’altro in bolletta?

    • laura milletari detto

      ciao ,mariapia io ho un negozio di aredamento tendaggi ,6 mesi fa circa sono passati 2 tizi chiedendomi se avevo la radio o il televisore se avessi avuto uno di questi avrei dovuto pagare la tassa e non solo ho saputo che hannofatto il giro nel cortile ed hanno appicicato l’orecchio alla mia porta del retro . ma non sono venuti solo da me ma da tutti i negozi del paese . hanno fame di denaro ciao

  24. mariapina detto

    ok grazie alessia quello che non sono riuscita a spiegarmi perche’ dal 1999 che e’ uscita la legge proprio adesso l’anno attivata, in questo momento di merda che non ci sono piu’ spiccioli per comperare un gelato. sono del tutto pazzi non so dove vogliono arrivare forse vogliono utilizzare tutti gli armamenti che hanno nell’esercito…..
    altrimenti non trovo un’altra spiegazione

  25. alessia detto

    Per Mariapina e Sandra Carusi:
    Sono andata sul sito ADUC : siamo alle solite! In totale la Rai sta sollecitando questo canone ( Mariapina, ti allego il link e prova a vedere se è uguale a quella che hai ricevuto tu! http://www.aduc.it/generale/files/file/allegati/2012/canonespecialepc.pdf)
    ma c’è un buco normativo, risalente ancora al governo Berlusconi,.
    La Rai sollecitata da Aduc, dice di non saperne nulla e di andare all’Agenzia delle Entrate perchè devono incassare loro i soldi, l’Agenzia delle Entrate non sà rispondere e di aver girato il quesito al Ministero delle Comunicazioni che tace).
    Tutto questo lo trovate a questo link:http://tlc.aduc.it/rai/comunicato/canone+imposta+rai+richiesta+illegittima+quello_20002.php ed anche a: http://canali.kataweb.it/kataweb-consumi/2009/01/15/canone-rai-sui-pc-va-pagato-si-anzi-no/

    • mariapina detto

      si AleSSIA E’ UGUALE A QUELLA CHE HO RICEVUTO IO IN UFFICIO LA COSA ANCORA PIU’ STRANA E’ CHE ALCUNI MIEI CLIENTI PRIVATI L’HANNO RICEVUTA A CASA E DI UN IMPORTO ALTISSIMO 400 EURO
      TUTTI SI DOMANDANO CHE COSA DEVONO FARE

  26. mariapina detto

    la lettera parla chiaro dice cioe’ tut’altra cosa …cita l’ art. 16 della legge n. 488 del 23/12/1999 resa attuativa dall’art. 17 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che impone l’obbligo del pagamento di un abbonamento speciale a chiunque detenga uno o piu’ apparecchi atti o adattabili alla ricezione di film e dvd e filmati di aggiornamento compresi computer collegati in rete

    • alessia detto

      Mi sono andata a leggere il dl 201 del 06/12/2011 ( che è poi la manovra di Monti, ti allego proprio lo stralcio dell’art.17
      1. Le imprese e le societa’, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo speciale, nonche’ gli altri elementi che saranno eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

      Su un altro sito: http://www.pc-facile.com/news/canone_tassa_tv_anche_computer_rai_scarica_domanda_agenzia_entrate/54241.htm

      … Mariapina, sigra Sandra, e se “ci dividessimo i compiti”?: io al momento non ho ancora ricevuto nulla, però prima o poi arrivano…. capirci qualche cosa in più per come comportarsi.

      Io provo a scrivere alla Rai, qualcun altro non può chiedere all’Aduc, o alle Entrate o qualcuno scrivere al ministero delle Telecomunicazioni?
      Poi le info che raccogliamo ce le scambiamo sul blog.
      Che dite?

  27. mariapina detto

    faccio parte di impreseche resistono e sono strarci contenta di rendermi utile nel limite delle mie capacita’ dimmi a chi scrivo io e provvedo.
    mi risulta che l’associazione degli avvocati abbia detto che al momento dobbiamo stare fermi perche’ le cose non sono chiare. io penso che essendo una decisione che dovra’ prendere il ministero delle comunicazioni dovremo armarci di grinta perche’ difficilmente saranno clementi nei nostri confronti.

  28. giòTorino detto

    VENERDI’ 17
    …premesso che x me tutti i giorni sono diventati “venerdì 17″ oggi in particolare non mi aspettavo nulla di diverso dalla solita sfiga ! Ma alla sfiga non c’è limite, ed oggi tanto x gradire……
    Aspettavo un bonifico da un cliente x poter a mia volta fare dei pagamenti arretrati, e scopro che il bonifico è arrivato ma subito dopo stornato dal conto, chiamo la banca per chiedere spiegazioni e mi dicono ” c’è stata una prenotazione dalla sede centrale” cosa significa ? “non possiamo dirle altro abbiamo solo ricevuto il blocco x un certo importo, forse nei prossimi giorni ne sapremo di +” AVETE CAPITO ? chiunque può mettere mano sui nostri soldi, e noi non siamo nemmeno tenuti a sapere chi e perchè, intanto i soldi che aspettavo con ansia, se li è presi qualcun altro ! QUESTA E’ DITTATURA ma in che merda di paese stiamo vivendo ? questa non è lotta all’evasione fiscale, ma incitamento ad evadere, a me quei soldi servivano anche a sopravvivere sino a fine mese, ma a questo punto mi chiedo se i prossimi pagamenti arriveranno nelle mie tasche o in quelle di qualcun altro ? Quei pagamenti sono saldi di fatture, quindi lavoro dichiarato, era meglio farlo in nero e mettermi i contanti direttamente in tasca ?

    • ICR detto

      Cara Gió, fino a quando la banca non ti darà spiegazioni, fatti pagare con assegno, vallo a ritirare, fattelo spedire, ma cerca di non deviare ulteriori pagamenti su quella banca. Qualsiasi variazione deliberata sulla tua posizione deve esserti comunicata a mezzo raccomandata. Approfondisci in banca, poi facci sapere.

      • giòTorino detto

        Quando le banche mi chiusero tutti i conti, il mio problema era dove farmi pagare da quelle aziende che pagano solo ed esclusivamente con bonifico ( tipo Fiat-Iveco-Avio-Unicredit-Intesa) questi sono alcuni che pagano solo con bonifico. Ho quindi dovuto fare il giro delle banche, finchè non ne ho trovato una (C.R.A.) disposta ad aprirmi un conto ma solo a condizioni che non chiedessi fidi o altro, quindi su questo conto non ho mai sforato perchè non posso, non ho nemmeno il libretto degli assegni, serve solo a ricevere e fare pagamenti. Il problema è che quel poco lavoro rimasto è quasi tutto x questo tipo di clienti e non c’è modo di farmi pagare diversamente. Mi sembra assurdo che la banca non mi dica chi ha preso questi soldi ! Se la banca è autorizzata a fare queste manovre, come potrò in futuro far fronte ad impegni presi con altri creditori che magari mi hanno concesso rateizzazioni se non ho la certezza di trovare il denaro sul conto ? Già i pagamenti non arrivano mai a naturale scadenza, creandomi sempre problemi con i miei pagamenti, ma in questo modo non potro più prendere impegni a pagare niente e nessuno, perchè ci sarà sempre qualcuno che aspetta soldi da me !

      • ICR detto

        Gio fai una chiamata a Laura 335 6563367 spiega la situazione magari può esserti d’aiuto

  29. mariapina detto

    se hai un fido e decide la banca di farti rientrare non TI dicono niente come hanno fatto a me e con quei soldi rientrano dal fido. oppure se hai
    presentato portafoglio possono trattenerti il 20% depositandolo su un
    conto transitorio a garanzia degli insoluti. verifica bene

  30. alessia detto

    Canone speciale Rai per i computer:stamattina l’unico giornale che ne parla è ” Il Giornale” in prima pagina: “CANONE ANCHE PER I COMPUTER UN’ALTRA TASSA RAI PER PAGARE CELENTANO”.
    Al di là di questo, mi sono letta tutto l’articolo e lo stanno mandando a pioggia a tutti in quanto “deteniamo” ( secondo loro) apparecchi atti od adattabili , compresi computer collegati alla rete, per la ricezione di programmi in streaming ( che qualcuno mi spiegherà cosa diavolo è sto streaming!), indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti.
    Tradotto: come nel mio caso che il computer lo uso per la contabilità, e per la gestione delle vendite on-line dovrei pagare il canone Rai!
    L’invio è automatico: arriva a tutti e va da 200 euro ( come nel tuo caso Mariapina ai 6.000 euro annui a seconda della tipologia di impresa).

    Nell’articolo salta fuori che fino a qualche anno fa, la richiesta di pagamento canone speciale arrivava anche ai riparatori e rivenditori di televisioni che, loro per “evidenti motivi” avevano la TV in negozio. Bene hanno aspettato un contenzioso risolto nel 2003 per essere esentati dall’assurda tassa.
    Il presidente di Confartigianato Toscana, sta raccogliendo le firme per contestare formalmente alla Rai la legittimità del canone richiesto.

  31. mariapina detto

    cara GIO’ le banche di credito coperativo sono discretamente oneste e si comportano abbastanza bene. a me la banca aveva bloccato i soldi perche era stata equitalia che si era trattenuta i soldi. ora che cosa ho fatto, ho dovuto estinguere completamente il fido facendo con i fornitori dei piani di rientro lunghissimi quindi pagavo alla consegna la merce del giorno e ogni mese pago le rate dei piani e del fido cosi’ adagio adagio dovresti riuscire anche a togliere i saldi passivi con i fornitori. in che settore economico sei cosa fai? io lavoro in una officina meccanica e TI garantisco che e’ durissima mi sembra di esssere diventata una maga tutti i giorni mi devo inventare qualcosa. sono rimasta indietro con i pagamenti iva tarsu e contributi ora non so come faro’. fai una raccomandata alla sede della banca e per conoscenza una copia all’ufficio della prefettura che si occupa delle controversie con le banche che in caso di sopruso TI tutelano.

  32. Buongiorno a tutti,

    la nostra Società offre affiancamento alle PMI Lombarde (e site in regioni zone limitrofe) per tutto quello che riguarda il mondo finanziario proponendo di volta in volta le migliori soluzioni in merito a:
    -monitoraggio bandi agevolati/perduti
    -Internazionalizzazione
    -Apertura nuove linee di credito a breve – medio – lungo termine
    -Consulenza finanziaria
    -Assicurazione del credito
    -Formazione (finanziabile da fondi interprofessionali)
    -Consulenza legale
    -Fusioni,acquisizioni, vendite e passaggi generazionali.

    Il ns. sito internet vi fornirà tutti i ns. recapiti: http://www.fimcredit.eu
    Per qualunque informazione non esitate a chiedere del sottoscritto, Giovanni Vitolo.

    Buon lavoro da Fim Credit!

  33. …il convegno c’è già stato, ma i fondi sono ancora disponibili!

    Se ne parla in un convegno organizzato dall’Unione Industriali, FIM Credit Spa e Finlombarda

    Fondo BEI: 250 milioni di euro per il capitale circolante delle PMI

    Sostenere il fabbisogno del capitale circolante delle piccole e medie imprese lombarde attraverso la concessione di finanziamenti chirografari a medio termine per un valore pari al 50% dell’ammontare degli ordini e dei contratti che l’azienda ha nel suo portafoglio: è questa l’opportunità offerta al sistema produttivo dal Bando BEI, detto anche “CreditoAdesso”, messo a punto da Finlombarda, la società finanziaria di Regione Lombardia. Il tutto per una dote iniziale di 250milioni di euro, che saliranno col tempo a 500milioni di euro, con altri bandi studiati per linee di intervento successive a sostegno dell’aggregazioni di imprese e dell’attrattività.

    Proprio per permettere alle PMI del territorio di sfruttare appieno l’occasione di questo bando, l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, insieme alla propria società di servizi SPI-Servizi & Promozioni Industriali Srl e FIM Credit Spa hanno organizzato un convegno che illustrerà agli imprenditori i contenuti dell’iniziativa e le modalità pratiche per accedere alle risorse finanziarie messe in campo. Un’opportunità di non poco conto. Grazie al Bando BEI infatti, nonostante il momento di difficoltà di accesso al credito e di liquidità dei mercati, un’azienda potrebbe vedersi affidare un finanziamento che può andare da un minimo di 50mila ad un massimo di 500mila euro.

  34. luca peotta detto

    FORMAZIONE DATORI DI LAVORO

    L’accordo prevede una nuova modalità per la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente la funzione di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

    Durata della formazione
    È riferita al rischio aziendale:
    - 16 ore rischio basso (servizi, commercio, turismo….)
    - 32 ore rischio medio (agricoltura, pesca, istruzione, trasporti…)
    - 48 ore rischio alto (costruzioni, industria….).

    Percorso formativo
    La formazione si compone di 4 Moduli (giuridico-amministrativo, gestione ed organizzazione della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, formazione e consultazione dei lavoratori e può essere svolta anche in modalità e-learning per quanto riguarda i primi 2 moduli, quindi per metà delle ore e per i corsi di aggiornamento.

    Organizzazione del corso
    Gli organi abilitati all’organizzazione dei corsi, così come i requisiti mimini richiesti per i docenti, sono stati individuati in dettaglio dall’accordo, e tra questi risultano le Regione, l’INAIL, gli enti di formazione professionale, gli enti bilaterali, le associazioni sindacali dei datori di lavoro…

    Verifica finale
    Un’altra novità è l’introduzione dell’esame finale; per essere ammessi a tale prova occorrerà dimostrare di aver frequentato almeno il 90% delle ore di formazione previste mentre la verifica consiste in un colloquio o un test finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. In caso di esito negativo della verifica, il datore di lavoro sarà tenuto a sostenere nuovamente la prova.

    Aggiornamento
    L’accordo prevede inoltre l’obbligo di aggiornamento con periodicità quinquennale pari a:
    - 6 ore per rischio basso,
    - 10 ore per rischio medio,
    - 14 ore per rischio alto.

    Sottolineiamo pertanto che:
    - datori di lavoro esonerati ai sensi dell’art.95 del. D.Lgs. 626/94: il primo termine per l’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo, ossia entro l’11 gennaio 2014.
    - datori di lavoro che hanno svolto il corso prima del 26.01.2012: il primo termine per l’aggiornamento è individuato in 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo, ossia entro l’11 gennaio 2017.
    - datori di lavoro che hanno iniziato una nuova attività o assunto dipendenti dal 26.01.2012 e non hanno ancora svolto il corso: devono completare il percorso formativo entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.

    FORMAZIONE LAVORATORI

    Percorso formativo
    - formazione generale: obbligatorio per tutti i lavoratori e dedicato ai concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
    - formazione specifica: in cui vengono trattai i rischi presenti nel settore di appartenenza dell’azienda e quelli specifici presenti nel luogo di lavoro.
    Il primo modulo (formazione generale) ha una durata non inferiore a 4 ore per qualsiasi tipologia di attività, mentre il secondo modulo (formazione specifica) si differenzia a seconda dell’attività aziendale: 4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio e 12 ore per rischio elevato.

    Organizzazione del corso
    I lavoratori sono tenuti a frequentare almeno il 90% delle ore di formazione; in questo caso i corsi possono essere tenuti internamente od esternamente all’azienda nel rispetto dei requisiti organizzativi previsti dal provvedimento (individuazione di un responsabile del progetto formativo, docente con esperienza triennale, attivazione registro presenze…) in collaborazione con gli organismi parietetici.

    Aggiornamento
    Anche per i lavoratori è d’obbligo l’aggiornamento quinquennale di durata non inferiore a 6 ore per i tutti i settori.

    La presente è finalizzata ad informarvi in merito alla necessità di adeguarvi alle novità legislative in materia di sicurezza contattando personale tecnico competente per aggiornare gli adempimenti già adottati.

    A vostra disposizione per maggiori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

  35. alessia detto

    sPESOMETRO: ” A VOLTE RITORNANO! RIPRISTINATO ELENCO CLIENTI FORNITORI!
    http://www.pmi.it/impresa/contabilita-e-fisco/articolo/55476/guida-spesometro-torna-lelenco-fornitori.html?utm_source=newslette

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